PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del ruolo speciale operativo del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato).

      1. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, il ruolo speciale operativo del personale aeronavigante del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato «ruolo speciale», articolato nelle seguenti qualifiche:

          a) profilo professionale dei piloti:

              1) allievo pilota, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) pilota;

              3) pilota esperto;

              4) pilota primo ufficiale;

              5) comandante;

              6) comandante superiore;

              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo;

          b) profilo professionale dei tecnici di volo:

              1) allievo tecnico di volo, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

              2) tecnico di volo;

              3) tecnico di volo esperto;

              4) tecnico di volo primo ufficiale;

              5) direttore tecnico aeronavigante;

              6) direttore tecnico superiore aeronavigante;

 

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              7) coordinatore aeronavigante;

              8) direttore del servizio aereo.

      2. La dotazione organica del ruolo speciale e la corrispondenza alle altre qualifiche dei ruoli ordinari è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle funzioni, dei titoli, dei requisiti e dei profili professionali per l'esercizio dell'attività aeronavigante e di manutenzione dei velivoli, dei profili professionali nonché delle modalità di progressione di carriera e di accesso nel ruolo speciale, prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinare le funzioni, i titoli, i profili professionali nonché le modalità di accesso ai relativi corsi di formazione, di qualificazione professionale e di progressione di carriera del personale del ruolo speciale;

          b) determinare le modalità di: accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale, tecnico di volo primo ufficiale e delle qualifiche dirigenziali di coordinatore aeronavigante del ruolo speciale, anche ai fini dell'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresì la ripartizione della consistenza organica del predetto personale, direttivo e dirigenziale, anche nelle diverse sedi periferiche;

          c) determinare le modalità per l'inquadramento a domanda di cui al comma 2 del personale aeronavigante già in servizio presso i centri ed i reparti di volo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della

 

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qualifica precedentemente posseduta, dell'anzianità di servizio aeronavigante, dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali;

          d) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, l'inquadramento, a domanda, nelle qualifiche indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) nell'istituendo ruolo speciale, anche in soprannumero, del personale pilota e specialista del Corpo forestale dello Stato, in possesso dei prescritti titoli professionali, a prescindere dal ruolo di provenienza e dalla qualifica precedentemente posseduti, con le seguenti modalità:

              1) dopo il quindicesimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella sesta qualifica;

              2) dopo il decimo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quinta qualifica;

              3) dopo il sesto anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella quarta qualifica;

              4) dopo il terzo anno di servizio aeronavigante, inquadramento nella terza qualifica;

          e) garantire che al personale di cui alla lettera d) sia attribuito il trattamento economico più favorevole;

          f) prevedere, in sede di prima attuazione della presente legge, e fino al diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, che i posti comunque disponibili nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante siano attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, al quale è ammesso a partecipare il personale appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato che ha prestato servizio, per cinque anni, in qualità di pilota, specialista od osservatore aereo presso i centri od i reparti di volo del

 

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Corpo forestale dello Stato; allo scrutinio possono altresì partecipare i piloti e gli specialisti del Corpo forestale dello Stato in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso al ruolo dei commissari, ovvero al ruolo dei direttori tecnici del Corpo forestale dello Stato, e con quindici anni di servizio aeronavigante. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale di coordinatore aeronavigante deve frequentare un corso di formazione, da svolgere secondo le modalità di cui al citato articolo 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 155 del 2001, e successive modificazioni;

          g) prevedere che nella determinazione delle funzioni il personale di cui alla lettera b) possa espletare compiti di formazione e di addestramento nello specifico ambito professionale;

          h) determinare: le modalità di preposizione ai vari uffici ed incarichi; i criteri di promozione nell'ambito del ruolo speciale, al fine, tenuto conto dell'anzianità di servizio aeronavigante nonché dei titoli di studio e professionali posseduti, di premiare gli elementi più meritevoli per capacità professionali e per incarichi assolti, anche ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche direttive di pilota primo ufficiale e di tecnico di volo primo ufficiale;

          i) prevedere la possibilità, per il personale del ruolo speciale, di transitare, per esigenze di servizio o a domanda, e previo corso di aggiornamento, anche in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all'assolvimento del servizio aeronavigante, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

          l) prevedere che l'amministrazione, nei confronti del personale del ruolo speciale, riconosciuto dai competenti organi sanitari permanentemente non idoneo allo svolgimento del servizio aeronavigante, provveda alla restituzione del dipendente,

 

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anche a domanda dell'interessato, ai servizi ordinari e tecnici operativi a terra, garantendo il mantenimento della sede di servizio;

          m) prevedere che al dipendente, dichiarato permanentemente non idoneo all'espletamento delle attività operative di cui al presente articolo, sia attribuito un assegno ad personam pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico, già in godimento, e quello risultante dalla restituzione ai servizi ordinari e tecnici operativi a terra, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di infermità riconosciuta per causa di servizio;

          n) attribuire le qualità di agente e di ufficiale del Corpo forestale dello Stato al personale del ruolo speciale e prevedere che:

              1) agli appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di agente del Corpo forestale dello Stato e quella di ufficiale del medesimo Corpo;

              2) agli appartenenti alle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale sia attribuita la qualifica di ufficiale del Corpo forestale dello Stato;

              3) il personale pilota e specialista, che non esercita la facoltà prevista al comma 2, permanga nelle funzioni e negli obblighi dei ruoli di appartenenza;

              4) ultimato l'inquadramento a domanda, di cui al comma 2, l'assunzione a regime dei piloti e degli specialisti del Corpo forestale dello Stato avvenga mediante concorso pubblico selettivo e conseguente ammissione a specifico corso di formazione, di durata almeno biennale, con adeguate riserve di posti, da attribuire con concorsi interni per titoli ed esami, riservati agli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno due anni di anzianità di effettivo servizio, alla data del bando di concorso, in possesso dei prescritti requisiti;

 

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              5) qualora i posti riservati non siano coperti, la differenza vada ad aumentare i posti spettanti al Corpo forestale dello Stato;

              6) a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli del Corpo forestale dello Stato costituisca titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalla legislazione vigente in materia;

              7) i vincitori dei concorsi siano nominati allievi piloti ovvero allievi tecnici di volo a seconda del profilo professionale prescelto e avviati alla frequenza dei relativi corsi di formazione professionale;

          o) determinare la struttura organizzativa, disciplinata con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in conformità alle funzioni individuate dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 2004, n. 36; prevedere altresì l'istituzione di un apposito servizio aereo posto alle dirette dipendenze del Capo del Corpo forestale dello Stato, di livello organizzativo adeguato e strutturato in più unità organizzative, periferiche e centrale, quest'ultima di livello divisionale, necessarie per la coordinata, razionale ed efficiente gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche, dei mezzi e materiali aeronautici in dotazione, con particolare riguardo ai settori delle operazioni di volo, della documentazione, studio, ricerca, collaudo e sperimentazione dei materiali aeronautici, della formazione, addestramento, aggiornamento e standardizzazione del personale aeronavigante, della manutenzione e gestione tecnica di aeromobili, della sicurezza del volo.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il personale pilota e specialista del Corpo forestale dello Stato in servizio presso i centri ed i reparti di volo del medesimo Corpo, può presentare apposita domanda per transitare nel ruolo speciale di cui alla tabella A allegata alla presente

 

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legge. Al termine dell'inquadramento nel ruolo speciale, le dotazioni organiche dei ruoli ordinari del Corpo forestale dello Stato sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale che ha esercitato la facoltà prevista dal presente comma.
      3. Al personale del Corpo forestale dello Stato che, dai ruoli di provenienza, è inquadrato nel ruolo speciale è garantita la corresponsione dello stipendio di importo pari a quello percepito nel livello di provenienza, qualora inferiore rispetto a quello percepito prima dell'inquadramento nel nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. Al personale delle qualifiche direttive e dirigenziali del ruolo speciale, si applicano le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le dotazioni organiche, nell'ambito dei ruoli direttivi e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, per le esigenze funzionali connesse alla organizzazione del servizio aereo, dei centri e dei reparti di volo del medesimo Corpo, mediante l'istituzione della dirigenza del Corpo forestale dello Stato connessa alle funzioni di direttore del servizio aereo, direttore di addestramento, direttore di manutenzione, direttore di volo, direttore logistico, direttore operativo, direttore tecnico, direttore sicurezza volo, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei ruoli definiti con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico, di livello dirigenziale, deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nei ruoli direttivi del Corpo
 

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forestale dello Stato, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario, al fine di assicurare l'invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.
      5. L'individuazione delle unità di livello dirigenziale centrale e periferico di cui al comma 1, lettera o), del presente articolo, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettere b) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti del Corpo forestale dello Stato.
      6. All'inquadramento del personale previsto al comma 2 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dallo stesso Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e composta dal capo del Corpo forestale dello Stato o, per sua delega, da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione del medesimo Corpo, e da cinque rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.
(Disposizioni generali).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.
      2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottati, per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del

 

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personale, anche con il concerto dei Ministri dell'interno e della difesa.
      3. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2008.
      4. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, e le disposizioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo non possono comunque comportare modificazioni alla normativa vigente relativa al trattamento economico del personale.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali esprimono, nei successivi venti giorni, il proprio parere. Gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario; tale parere è reso entro due mesi dalla data di assegnazione.       6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo incrementate ai

 

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sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.